Si tratta di un contratto di finanziamento che, a fronte del pagamento di un corrispettivo suddiviso in canoni periodici, consente di avere la disponibilità di un bene e di poterne ottenere la proprietà, al termine del contratto, avendo esercitato l'opzione di acquisto finale del bene stesso.
Il metodo più diffuso di pagamento dei canoni è costituito dal Rid (Rapporti Interbancari Diretti). La società di leasing comunica alla banca del cliente l'importo del canone di leasing in scadenza e la banca provvede al periodico addebito.
Il cliente non è quindi chiamato a compiere alcuna azione, se non quella di controllare la correttezza dell'operazione.
E' il processo di adeguamento del canone di leasing all'andamento di un parametro finanziario di riferimento, scelto dalle parti e inserito in una specifica clausola contrattuale.
Gli oneri in eccesso sono gli esborsi e le spese dirette e indirette sostenute dalla società di leasing a fronte dell'istruzione, della preparazione, del perfezionamento, della gestione e dell'estinzione del contratto di leasing. Sono di norma a carico del cliente.
L'ICI(Imposta Comunale sugli Immobili) è un'imposta che grava sugli immobili. I comuni ogni anno definiscono l'aliquota da applicare sulla base imponibile, nonché le eventuali detrazioni a favore dei soggetti che ne hanno diritto.
Per gli immobili oggetto di leasing, il soggetto passivo dell'ICI (ovvero il soggetto che è materialmente chiamato a corrispondere l'imposta) è individuato dal seguente schema:
REGOLA GENERALE
ACQUISTO
UNICREDIT LEASING (CON DIRITTO DI RIVALSA SUL CLIENTE)
CONSEGNA (DECORRENZA CONTRATTO)
CLIENTE
RISCATTO
ECCEZIONE PER I FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D, INTERAMENTE POSSEDUTI DA IMPRESE E NON ISCRITTI IN CATASTO ALLA DATA DI DECORRENZA
ACQUISTO
UNICREDIT LEASING (CON DIRITTO DI RIVALSA SUL CLIENTE)
1 GENNAIO ANNO SUCCESSIVO CONSEGNA (DECORRENZA CONTRATTO)
CLIENTE
RISCATTO
La determinazione della base imponibile avviene, secondo i casi, con le modalità indicate nella tabella che segue:
TABELLA
FABBRICATI
FABBRICATI FORNITI DI RENDITA (INCLUSI QUELLI CON RENDITA PROPOSTA ANNOTATA A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DOC-FA)
RELATIVAMENTE AI FABBRICATI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA D, INTERAMENTE POSSEDUTI DA IMPRESE E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATI, LA RENDITA RILEVA A DECORRERE DALL'1 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ATTRIBUZIONE / ANNOTAZIONE DELLA STESSA. FINO ALL'ANNO DI ATTRIBUZIONE / ANNOTAZIONE INCLUSO, GLI STESSI RIENTRANO NELLA FATTISPECIE 2
FABBRICATI SFORNITI DI RENDITA O CON RENDITA DIVENUTA, A SEGUITO DI VARIAZIONI STRUTTURALI O DI DESTINAZIONI PERMANENTI, NON PIÙ ADEGUATA
FABBRICATI CLASSIFICABILI NEI GRUPPI CATASTALI A, B, C: RENDITA CATASTALE ATTRIBUITA A FABBRICATI SIMILARI ("RENDITA PRESUNTA") MOLTIPLICATA:
PER 100 SE CLASSIFICATI NEI GRUPPI CATASTALI A, B, C (ESCLUSI CATEGORIE A/10 E C/1)
PER 50 SE CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D E NELLA CATEGORIA A/10
PER 34 SE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA C/1
I COSTI INCREMENTATIVI AGGIUNTIVI A QUELLI DI ACQUISIZIONE RILEVANO DALL'1 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI STESSI
NELL'ANNO DI ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA LA BASE IMPONIBILE CONTINUA AD ESSERE DETERMINATA SULLA BASE DEI "VALORI DI LIBRO ATTUALIZZATI". LE RENDITE ATTRIBUITE RILEVANO DALL'1 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ATTRIBUZIONE (CONFRONTARE CON QUANTO PREVISTO PER LA FATTISPECIE 1)
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO
RENDITA CATASTALE, DETERMINATA MEDIANTE L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA D'ESTIMO DI MINORE AMMONTARE TRA QUELLE PREVISTE PER LE ABITAZIONI DELLA ZONA CENSUARIA DOVE È SITO IL FABBRICATO, MOLTIPLICATA PER 100
PER 100 SE CLASSIFICATI NEI GRUPPI CATASTALI A, B, C (ESCLUSI CATEGORIE A/10 E C/1)
PER 50 SE CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D E NELLA CATEGORIA A/10
PER 34 SE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA C/1
FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D, INTERAMENTE POSSEDUTI DA IMPRESE E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATI:
COSTI DI ACQUISIZIONE ED INCREMENTATIVI CONTABILIZZATI MOLTIPLICATI PER I COEFFICIENTI FISSATI ANNUALMENTE DA APPOSITO DECRETO MINISTERIALE ("VALORI DI LIBRO ATTUALIZZATI")
AREE FABBRICABILI: VALORE VENALE IN COMMERCIO
TERRENI AGRICOLI: REDDITO DOMINICALE MOLTIPLICATO PER 75
Qualunque tipo di bene. La fungibilità del bene (che misura la possibilità potenziale di ricollocare il bene sul mercato ad un prezzo variabile nel tempo ma tale da garantire il recupero del credito in caso di contenzioso) influenza il rischio associato all'operazione e il conseguente costo.
La natura del bene influenza la durata del contratto di leasing in funzione delle norme fiscali per la deducibilità dei canoni leasing sui diversi beni.
il cliente: è colui che sceglie e utilizza il bene e può acquistarlo al termine del contratto;
la società di leasing: che acquista materialmente il bene scelto dal cliente, conservandone la proprietà sino al momento della eventuale vendita al cliente stesso;
il fornitore: è il soggetto, scelto dal cliente, che vende il bene alla società di leasing.
società di leasing e fornitore: frequentemente il fornitore del bene conclude con la società di leasing una convenzione in base alla quale egli propone al cliente di acquisire la disponibilità del bene con l'utilizzo del leasing proposto, generalmente a costi più contenuti;
cliente e società di leasing: viene concessa una sorta di linea di credito, chiamata "plafond", dalla società di leasing al cliente, il quale può utilizzarla per il finanziamento in leasing di più beni;
società di leasing e altre organizzazioni: ad esempio, le convenzioni intercorrenti con l'ente pubblico che eroga i contributi nel Leasing Agevolato.
la modalità di pagamento del fornitore da parte della società di leasing;
la durata del contratto che varia in relazione alla tipologia del bene finanziato. Il cliente che svolge attività di impresa e vuole usufruire della possibilità di deduzione dei canoni di leasing deve porre particolare attenzione. Fatta eccezione per i leasing su immobili (durata minima consentita 96 mesi), per tutti gli altri beni è necessario che il contratto abbia durata uguale o maggiore alla metà del periodo di ammortamento del bene in relazione alla natura dello stesso e alla specifica attività del cliente stesso;
la periodicità dei canoni. È mensile nella gran parte dei casi, ma è comunque possibile prevedere una periodicità diversa (bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale) a seconda della tipologia di bene soggetto del finanziamento;
il numero e l'importo dei canoni a carico del cliente; il canone leasing può essere comprensivo o meno di servizi accessori, quali assicurazione (in varie forme) o altri servizi (ad esempio di assistenza e manutenzione);
la variabilità dei canoni: possono essere o meno indicizzati, ovvero variabili in funzione dell'andamento del costo del danaro o fissi per tutta la durata del contratto di leasing;
l’assoggettazione a IVA in quanto corrispettivo da servizio;
il versamento dell’anticipo versato al momento della stipula insieme alle spese di contratto;
L'istruttoria La fase di "istruttoria" serve a valutare l'affidabilità del cliente e la fungibilità del bene. Se l'istruttoria dà esito positivo, in breve tempo il contratto di leasing può essere sottoscritto e il bene può essere consegnato al cliente. La Società di leasing potrà richiedere, in alcuni casi ulteriori garanzie personali (fideiussioni) e reali (pegni).
Il perfezionamento del contratto Le modalità di perfezionamento del contratto possono variare in relazione al tipo di bene e possono essere richiesti documenti aggiuntivi (ad esempio nel caso di autoveicoli o di immobili), o particolari adempimenti (ad esempio, nel caso di polizza assicurativa con vincolo a favore della Società di leasing). L'iter del perfezionamento si sintetizza in 3 momenti:
firma del contratto e versamento dell'anticipo da parte dell'utilizzatore;
ordine al fornitore;
consegna del bene.
Il processo si conclude con la consegna del bene e comprende, se previsti dal contratto di leasing, anche l’ installazione e il collaudo.
Il bene rimane di proprietà della società di leasing per tutta la durata del contratto. Può diventare di proprietà del cliente solo se quest'ultimo, al termine del contratto, decide di riscattare il bene.